Sentenza 272/1988 (ECLI:IT:COST:1988:272)
Massima numero 10538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
25/02/1988; Decisione del
25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Titolo
SENT. 272/88 A. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA - ATTRIBUZIONI - VALUTAZIONI DELL'ATTIVITA' LEGISLATIVA REGIONALE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DELLE ARTICOLAZIONI DECENTRATE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - INCOMPATIBILITA' CON FORME E TIPI DI CONTROLLO PREVISTI E CONSENTITI DALLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 23 AGOSTO 1982, N. 791, ART. 1, SECONDO COMMA, N. 6. - COST., ARTT. 127, 125 E 130.
SENT. 272/88 A. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA - ATTRIBUZIONI - VALUTAZIONI DELL'ATTIVITA' LEGISLATIVA REGIONALE E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DELLE ARTICOLAZIONI DECENTRATE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - INCOMPATIBILITA' CON FORME E TIPI DI CONTROLLO PREVISTI E CONSENTITI DALLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 23 AGOSTO 1982, N. 791, ART. 1, SECONDO COMMA, N. 6. - COST., ARTT. 127, 125 E 130.
Testo
Le "valutazioni" dell'attivita` legislativa regionale e dell'a- zione amministrativa svolta ai livelli decentrati del Servizio sanitario nazionale - attribuite alla competenza del Servizio centrale della programmazione sanitaria - non hanno l'oggetto, ne` il fine, ne` l'ampiezza o la penetrazione, ne` gli effetti de- nunciati, riferendosi non gia` a singoli atti, ma all'azione (legislativa o amministrativa) nel suo complesso, esaminata sotto il profilo della rispondenza alle indicazioni del piano sanitario nazionale o della attuazione dei piani regionali,in vista dell'e- sercizio di competenze - non oggetto di denuncia -, o proprie d'ordine tecnico ausiliario,o svolte in relazione alla discrezio- nale promozione, da parte del Governo, di questioni di legittimi- ta` costituzionale o di merito di singoli atti. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 1, secon- do comma, n. 6, d.P.R. 23 agosto 1982, n. 791, sollevate in riferimento agli artt. 127, 125 e 130 Cost.).
Le "valutazioni" dell'attivita` legislativa regionale e dell'a- zione amministrativa svolta ai livelli decentrati del Servizio sanitario nazionale - attribuite alla competenza del Servizio centrale della programmazione sanitaria - non hanno l'oggetto, ne` il fine, ne` l'ampiezza o la penetrazione, ne` gli effetti de- nunciati, riferendosi non gia` a singoli atti, ma all'azione (legislativa o amministrativa) nel suo complesso, esaminata sotto il profilo della rispondenza alle indicazioni del piano sanitario nazionale o della attuazione dei piani regionali,in vista dell'e- sercizio di competenze - non oggetto di denuncia -, o proprie d'ordine tecnico ausiliario,o svolte in relazione alla discrezio- nale promozione, da parte del Governo, di questioni di legittimi- ta` costituzionale o di merito di singoli atti. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 1, secon- do comma, n. 6, d.P.R. 23 agosto 1982, n. 791, sollevate in riferimento agli artt. 127, 125 e 130 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
Costituzione
art. 125
Costituzione
art. 130
Altri parametri e norme interposte