Sentenza 52/2021 (ECLI:IT:COST:2021:52)
Massima numero 43727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
09/03/2021; Decisione del
09/03/2021
Deposito del 31/03/2021; Pubblicazione in G. U. 07/04/2021
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Finanziamento dei centri antiviolenza promossi da enti, associazioni onlus e associazioni di volontariato - Ricorso del Governo - Lamentata esclusione delle associazioni di promozione sociale, con conseguente violazione dei principi di uguaglianza e di sussidiarietà orizzontale - Possibile interpretazione conforme a Costituzione - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Finanziamento dei centri antiviolenza promossi da enti, associazioni onlus e associazioni di volontariato - Ricorso del Governo - Lamentata esclusione delle associazioni di promozione sociale, con conseguente violazione dei principi di uguaglianza e di sussidiarietà orizzontale - Possibile interpretazione conforme a Costituzione - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 118, ultimo comma, Cost. dell'art. 9 della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, che favorisce - anche attraverso la concessione di contributi finanziari - la creazione di centri specialistici, promossi da enti, associazioni di volontariato e onlus, dedicati alla presa in carico degli autori di violenza di genere. Se è pur vero che l'elenco dei soggetti beneficiati dal finanziamento regionale non contempla espressamente le associazioni di promozione sociale, tuttavia la genericità della nozione di "enti" ivi contenuta consente di ritenervi ricompresi anche altri enti del Terzo settore.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 118, ultimo comma, Cost. dell'art. 9 della legge reg. Sardegna n. 48 del 2018, che favorisce - anche attraverso la concessione di contributi finanziari - la creazione di centri specialistici, promossi da enti, associazioni di volontariato e onlus, dedicati alla presa in carico degli autori di violenza di genere. Se è pur vero che l'elenco dei soggetti beneficiati dal finanziamento regionale non contempla espressamente le associazioni di promozione sociale, tuttavia la genericità della nozione di "enti" ivi contenuta consente di ritenervi ricompresi anche altri enti del Terzo settore.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
28/12/2018
n. 48
art. 9
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte