Sentenza 272/1988 (ECLI:IT:COST:1988:272)
Massima numero 10539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
25/02/1988; Decisione del
25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Titolo
SENT. 272/88 B. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA - ATTRIBUZIONI - COORDINAMENTO NELLA PROGETTAZIONE E NELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ESCLUSIONE DELLE REGIONI DA ATTIVITA' INERENTI ALL'INFORMAZIONE NEL SETTORE SANITARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 23 AGOSTO 1982, N. 791, ART. 1, SECONDO COMMA, NN. 9 E 10. - COST., ART. 117.
SENT. 272/88 B. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA - ATTRIBUZIONI - COORDINAMENTO NELLA PROGETTAZIONE E NELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ESCLUSIONE DELLE REGIONI DA ATTIVITA' INERENTI ALL'INFORMAZIONE NEL SETTORE SANITARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 23 AGOSTO 1982, N. 791, ART. 1, SECONDO COMMA, NN. 9 E 10. - COST., ART. 117.
Testo
I compiti affidati al Servizio centrale della programmazione sanitaria in ordine al sistema informativo del Servizio sanitario nazionale e del Ministero, non realizzano, ne` sono idonei a realizzare, un monopolio dell'informazione a danno delle Regioni, alle quali non e` precluso di adottare specifici programmi di attivita` per la rilevazione e la gestione di informazioni occor- renti per la programmazione sanitaria (nazionale e regionale) e per la gestione dei servizi sanitari ne`, piu` in generale, di acquisire notizie attinenti alla gestione ai livelli decentrati del Servizio sanitario nazionale: notizie la cui comunicazione ai poteri centrali preposti al Servizio sanitario costituisce il contenuto di un dovere di cooperazione specificamente previsto. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, secondo comma, nn. 9 e 10, d.P.R. 23 agosto 1982, n. 791, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost. e in relazione all'art. 58 della legge n. 833/1978).
I compiti affidati al Servizio centrale della programmazione sanitaria in ordine al sistema informativo del Servizio sanitario nazionale e del Ministero, non realizzano, ne` sono idonei a realizzare, un monopolio dell'informazione a danno delle Regioni, alle quali non e` precluso di adottare specifici programmi di attivita` per la rilevazione e la gestione di informazioni occor- renti per la programmazione sanitaria (nazionale e regionale) e per la gestione dei servizi sanitari ne`, piu` in generale, di acquisire notizie attinenti alla gestione ai livelli decentrati del Servizio sanitario nazionale: notizie la cui comunicazione ai poteri centrali preposti al Servizio sanitario costituisce il contenuto di un dovere di cooperazione specificamente previsto. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, secondo comma, nn. 9 e 10, d.P.R. 23 agosto 1982, n. 791, sollevata in riferimento all'art. 117 Cost. e in relazione all'art. 58 della legge n. 833/1978).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte