Sentenza 272/1988 (ECLI:IT:COST:1988:272)
Massima numero 10540
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
25/02/1988; Decisione del
25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Titolo
SENT. 272/88 C. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO CENTRALE PER LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA - DELEGA LEGISLATIVA AL GOVERNO INERENTE A TALE OGGETTO - PREVISIONE DEL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DEL SERVIZIO E NON ANCHE DELL'ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE AL MEDESIMO- NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 23 AGOSTO 1982, N. 791, ART. 1, SECONDO COMMA, NN. 9 E 10. - COST., ART. 76, IN RELAZIONE ALL'ART. 15 LEGGE 26 APRILE 1982, N. 181.
SENT. 272/88 C. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO CENTRALE PER LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA - DELEGA LEGISLATIVA AL GOVERNO INERENTE A TALE OGGETTO - PREVISIONE DEL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DEL SERVIZIO E NON ANCHE DELL'ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE AL MEDESIMO- NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 23 AGOSTO 1982, N. 791, ART. 1, SECONDO COMMA, NN. 9 E 10. - COST., ART. 76, IN RELAZIONE ALL'ART. 15 LEGGE 26 APRILE 1982, N. 181.
Testo
La delega legislativa al Governo concernente il potenziamento di una struttura, se non presuppone che per le competenze sia stato o sara` altrimenti provveduto, implica delega a stabilirle: cosi` anche nel caso della delega contenuta nella legge n. 181 del 1982 relativamente alla previsione concernente il potenziamento di strutture del Servizio centrale per la programmazione sanitaria; e dal momento che, in particolare, dette competenze in ordine ai servizi di informatica sono state, dalla legge delegata, "definite" (piuttosto che "attribuite"), in esplicazione del riferimento alle esigenze di programmazione di cui alla legge n. 833 del 1978, vengono meno le prospettate censure di costituzio- nalita`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costi- tuzionale dell'art. 1, secondo comma, nn. 9 e 10, in riferimento all'art. 117 Cost. e in relazione alla legge 26 aprile 1982, n. 181).
La delega legislativa al Governo concernente il potenziamento di una struttura, se non presuppone che per le competenze sia stato o sara` altrimenti provveduto, implica delega a stabilirle: cosi` anche nel caso della delega contenuta nella legge n. 181 del 1982 relativamente alla previsione concernente il potenziamento di strutture del Servizio centrale per la programmazione sanitaria; e dal momento che, in particolare, dette competenze in ordine ai servizi di informatica sono state, dalla legge delegata, "definite" (piuttosto che "attribuite"), in esplicazione del riferimento alle esigenze di programmazione di cui alla legge n. 833 del 1978, vengono meno le prospettate censure di costituzio- nalita`. (Non fondatezza della questione di legittimita` costi- tuzionale dell'art. 1, secondo comma, nn. 9 e 10, in riferimento all'art. 117 Cost. e in relazione alla legge 26 aprile 1982, n. 181).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 26/04/1982
n. 181
art. 0