Sentenza 273/1988 (ECLI:IT:COST:1988:273)
Massima numero 10541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  25/02/1988;  Decisione del  25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10542  10543


Titolo
SENT. 273/88 A. REGIONE LOMBARDIA - UNITA' SANITARIE LOCALI - UFFICIO DI DIREZIONE - PARTECIPAZIONE DEL COORDINATORE SANITARIO E DI QUELLO AMMINISTRATIVO - INCOMPATIBILITA' CON IL PRINCIPIO STATALE DELLA NECESSARIA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I PREPOSTI ALLA DIREZIONE DEI VARI SERVIZI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. LOMBARDIA RIAPPROVATA IL 24 FEBBRAIO 1983, ARTICOLO UNICO, N. 1. - COST., ART. 117.

Testo
La disposizione di legge regionale, che ammette all'ufficio di direzione dell'unita` sanitaria locale unicamente il dirigente coordinatore sanitario e il dirigente coordinatore amministrativo, non viola l'art. 117 Cost., ne` contrasta con gli artt. 8 d.P.R. n. 761 del 1979 e 15 della legge n. 833 del 1978, poiche` dalla correlazione di dette norme non e` dato desumere un principio di necessaria partecipazione all'ufficio di direzione di tutti i preposti ai vari servizi, che costituisce solo ulteriore specificazione di quello della distinta articolazione, per esigenze funzionali, dell'ufficio in questione e della necessaria partecipazione in esso del responsabile sanitario e di quello amministrativo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della deliberazione legislativa del Consiglio Regione Lombardia, riapprovata il 24 febbraio 1983, nella parte in cui - art. unico, n. 1 - riproduce l'art. 9 della legge n. 39/1980, in riferimento all'art. 117 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte