Sentenza 273/1988 (ECLI:IT:COST:1988:273)
Massima numero 10542
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  25/02/1988;  Decisione del  25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10541  10543


Titolo
SENT. 273/88 B. REGIONE LOMBARDIA - UNITA' SANITARIE LOCALI - UFFICIO DI DIREZIONE - DIRIGENTE COORDINATORE - INCARICO AFFIDATO A DIPENDENTE COMANDATO DI ALTRA UNITA' SANITARIA LOCALE - INCOMPATIBILITA' CON I PRINCIPI DESUMINILI DALLA NORMATIVA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. LOMBARDIA RIAPPROVATA IL 24 FEBBRAIO 1983, ARTICOLO UNICO, N. 3. - COST., ARTT. 117 E 97.

Testo
La disposizione legislativa regionale secondo cui l'incarico di coordinatore - nell'ufficio di direzione di Unita` sanitaria locale - puo` essere conferito, in via di comando, a dipendente di Unita` sanitaria diversa, non collide con l'art. 117 Cost., in quanto il richiamato d.P.R. n. 761 del 1979 non impone la dipendenza del coordinatore dalla stessa Unita` sanitaria locale cui si riferisce l'incarico, data altresi` l'eccezionalita` nonche` la durata temporanea dell'incarico; ne` attenta in alcun modo ai princi`pi dell'imparzialita` e dell'efficienza dell'amministra- zione, di cui all'art. 97 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della deliberazione legislativa Regione Lombardia riapprovata il 24 febbraio 1983, nella parte in cui - art. unico, n. 3 - aggiunge il comma 2 bis all'art. 9, secondo comma, della legge reg. n. 39/1980, in riferimento agli artt. 117 e 97 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte