Sentenza 273/1988 (ECLI:IT:COST:1988:273)
Massima numero 10543
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
25/02/1988; Decisione del
25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Titolo
SENT. 273/88 C. REGIONE LOMBARDIA - UNITA' SANITARIA LOCALE - UFFICIO DI DIREZIONE - DIRIGENTE COORDINATORE - CONSERVAZIONE, IN COSTANZA DELL'INCARICO, DELLA TITOLARITA' DEL POSTO E DELLE FUNZIONI ORIGINARI - INCIDENZA SULLA DISCIPLINA VIGENTE SULL'INTERO TERRITORIO STATALE RELATIVA ALLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE U.S.L. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. LOMBARDIA RIAPPROVATA IL 24 FEBBRAIO 1983, ARTICOLO UNICO, N. 4. - COST., ART. 117.
SENT. 273/88 C. REGIONE LOMBARDIA - UNITA' SANITARIA LOCALE - UFFICIO DI DIREZIONE - DIRIGENTE COORDINATORE - CONSERVAZIONE, IN COSTANZA DELL'INCARICO, DELLA TITOLARITA' DEL POSTO E DELLE FUNZIONI ORIGINARI - INCIDENZA SULLA DISCIPLINA VIGENTE SULL'INTERO TERRITORIO STATALE RELATIVA ALLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE U.S.L. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. LOMBARDIA RIAPPROVATA IL 24 FEBBRAIO 1983, ARTICOLO UNICO, N. 4. - COST., ART. 117.
Testo
La disposizione legislativa regionale, secondo cui il dirigente coordinatore dell'ufficio di direzione dell'Unita` sanitaria locale conserva, in costanza di incarico, il posto precedentemen- te occupato e le funzioni svolte originariamente, non modifica in via generale e astratta la disciplina relativa allo stato giuri- dico e al trattamento economico del personale delle Unita` sanita- rie locali, limitandosi a regolare le conseguenze su un rapporto di impiego pubblico del conferimento di una carica pubblica. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della deliberazione legislativa della Regione Lombardia riapprovata il 24 febbraio 1983, nella parte in cui - art. unico, n. 4 - sosti- tuisce, mediante il comma quinto e il comma quinto bis, l'art. 9, quinto comma, della legge reg. n. 39/1980, in riferimento al- l'art. 117 Cost.).
La disposizione legislativa regionale, secondo cui il dirigente coordinatore dell'ufficio di direzione dell'Unita` sanitaria locale conserva, in costanza di incarico, il posto precedentemen- te occupato e le funzioni svolte originariamente, non modifica in via generale e astratta la disciplina relativa allo stato giuri- dico e al trattamento economico del personale delle Unita` sanita- rie locali, limitandosi a regolare le conseguenze su un rapporto di impiego pubblico del conferimento di una carica pubblica. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della deliberazione legislativa della Regione Lombardia riapprovata il 24 febbraio 1983, nella parte in cui - art. unico, n. 4 - sosti- tuisce, mediante il comma quinto e il comma quinto bis, l'art. 9, quinto comma, della legge reg. n. 39/1980, in riferimento al- l'art. 117 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte