Sentenza 274/1988 (ECLI:IT:COST:1988:274)
Massima numero 10546
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
25/02/1988; Decisione del
25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Titolo
SENT. 274/88 C. SANITA' PUBBLICA - UNITA' SANITARIE LOCALI - DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE RELATIVE COMPETENZE - SOSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE CON GLI ORGANI ASSEMBLEARI O DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA COMUNITA' MONTANA O DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE - LIMITE DI COMPETENZA A DETERMINATI OGGETTI, TERMINE PER DELIBERARE E LIMITE NUMERICO DELLA COMPOSIZIONE DELL'ORGANO ASSEMBLEARE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - LEGGE 15 GENNAIO 1986, N. 4, ARTICOLO UNICO. - ST. T.A.A., ART. 4, N. 7.
SENT. 274/88 C. SANITA' PUBBLICA - UNITA' SANITARIE LOCALI - DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE RELATIVE COMPETENZE - SOSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE CON GLI ORGANI ASSEMBLEARI O DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA COMUNITA' MONTANA O DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE - LIMITE DI COMPETENZA A DETERMINATI OGGETTI, TERMINE PER DELIBERARE E LIMITE NUMERICO DELLA COMPOSIZIONE DELL'ORGANO ASSEMBLEARE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - LEGGE 15 GENNAIO 1986, N. 4, ARTICOLO UNICO. - ST. T.A.A., ART. 4, N. 7.
Testo
I princi`pi posti dalla legge 15 gennaio 1986, n. 4 costituiscono norme fondamentali di grande riforma economico-sociale adottate - ancorche` in un assetto non definitivo - ai fini della realizza- zione della riforma sanitaria: come tali, esse di impongono anche sulle competenze legislative esclusive della Regione Trentino- Alto Adige in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospe- dalieri. D'altro canto, dalle disposizioni di detta legge, ne` sorgono vincoli alla Regione (alla istituzione delle Comunita` montane), ne` sono arrecate lesioni a princi`pi, non garantiti da alcuna norma statutaria o costituzionale (come quello della rap- presentanza proporzionale di ciascun Comune nell'organo assem- bleare delle U.S.L.), ne` tantomeno a princi`pi pure garantiti statutariamente (quale quello della proporzionale etnica e del bilinguismo). (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. unico della legge 15 gennaio 1986, n. 4, sollevata in riferimento all'art. 4, n. 7, St. T.A.A., concernen- te sia la sostituzione dell'assemblea delle U.S.L. con gli organi assembleari degli enti indicati dalla stessa legge, sia i limiti di composizione e di competenza degli stessi organi). - S. n. 107/1987.
I princi`pi posti dalla legge 15 gennaio 1986, n. 4 costituiscono norme fondamentali di grande riforma economico-sociale adottate - ancorche` in un assetto non definitivo - ai fini della realizza- zione della riforma sanitaria: come tali, esse di impongono anche sulle competenze legislative esclusive della Regione Trentino- Alto Adige in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospe- dalieri. D'altro canto, dalle disposizioni di detta legge, ne` sorgono vincoli alla Regione (alla istituzione delle Comunita` montane), ne` sono arrecate lesioni a princi`pi, non garantiti da alcuna norma statutaria o costituzionale (come quello della rap- presentanza proporzionale di ciascun Comune nell'organo assem- bleare delle U.S.L.), ne` tantomeno a princi`pi pure garantiti statutariamente (quale quello della proporzionale etnica e del bilinguismo). (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. unico della legge 15 gennaio 1986, n. 4, sollevata in riferimento all'art. 4, n. 7, St. T.A.A., concernen- te sia la sostituzione dell'assemblea delle U.S.L. con gli organi assembleari degli enti indicati dalla stessa legge, sia i limiti di composizione e di competenza degli stessi organi). - S. n. 107/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
Altri parametri e norme interposte