Sentenza 276/1988 (ECLI:IT:COST:1988:276)
Massima numero 10549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
25/02/1988; Decisione del
25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 276/88. LAVORO (TUTELA DEL) - MATERNITA' E INFANZIA - LAVORATRICI MADRI - ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO - DIRITTO ALL'INDENNITA' GIORNALIERA DI MATERNITA' ANCHE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - ESCLUSIONE PER LE APPRENDISTE DISOCCUPATE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE. - LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204, ART. 17, TERZO COMMA; LEGGE 19 GENNAIO 1955, N. 25, ART. 21. - COST., ARTT. 3, 31, 37, 35, 38.
SENT. 276/88. LAVORO (TUTELA DEL) - MATERNITA' E INFANZIA - LAVORATRICI MADRI - ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO - DIRITTO ALL'INDENNITA' GIORNALIERA DI MATERNITA' ANCHE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE - ESCLUSIONE PER LE APPRENDISTE DISOCCUPATE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE. - LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204, ART. 17, TERZO COMMA; LEGGE 19 GENNAIO 1955, N. 25, ART. 21. - COST., ARTT. 3, 31, 37, 35, 38.
Testo
Il diritto all'indennita` giornaliera di maternita` - che costituisce attuazione concreta di una generale esigenza di tutela costituzionalmente rilevante - spetta anche alle lavora- trici apprendiste disoccupate, sebbene le stesse non fruiscano di indennita` di disoccupazione (e, a maggior ragione, anche a causa di tale carenza), in quanto la completa equiparazione tra le apprendiste e la generalita` delle lavoratrici dipendenti agli effetti dell'intero sistema di provvidenze apprestato dalla legge n. 1204/1971, non puo` non riverberarsi, in linea interpretativa, sui singoli istituti considerati, ne` potendo essere ammesse, in ragione della peculiarita` dell'apprendistato, differenziazioni di trattamento o limitazioni di protezioni rispetto alla finalita` di tutela della maternita` soprattutto nel periodo - di astensione obbligatoria dal lavoro - in cui tale tutela e` maggiormente necessaria. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 17, terzo comma, della l. 30 dicembre 1971, n. 1204 e 21 della l. 19 gennaio 1955, n. 25, sollevata in riferimento agli artt. 3, 31, 35, 37 e 38 Cost.). - S. n. 1/1987. - S. nn. 14/1970 e 169/1973.
Il diritto all'indennita` giornaliera di maternita` - che costituisce attuazione concreta di una generale esigenza di tutela costituzionalmente rilevante - spetta anche alle lavora- trici apprendiste disoccupate, sebbene le stesse non fruiscano di indennita` di disoccupazione (e, a maggior ragione, anche a causa di tale carenza), in quanto la completa equiparazione tra le apprendiste e la generalita` delle lavoratrici dipendenti agli effetti dell'intero sistema di provvidenze apprestato dalla legge n. 1204/1971, non puo` non riverberarsi, in linea interpretativa, sui singoli istituti considerati, ne` potendo essere ammesse, in ragione della peculiarita` dell'apprendistato, differenziazioni di trattamento o limitazioni di protezioni rispetto alla finalita` di tutela della maternita` soprattutto nel periodo - di astensione obbligatoria dal lavoro - in cui tale tutela e` maggiormente necessaria. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 17, terzo comma, della l. 30 dicembre 1971, n. 1204 e 21 della l. 19 gennaio 1955, n. 25, sollevata in riferimento agli artt. 3, 31, 35, 37 e 38 Cost.). - S. n. 1/1987. - S. nn. 14/1970 e 169/1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 37
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte