Sentenza 277/1988 (ECLI:IT:COST:1988:277)
Massima numero 10550
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
25/02/1988; Decisione del
25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 277/88. PROVINCIA DI BOLZANO - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI - GARE AUTOMOBILISTICHE DI VELOCITA' SU STRADE ORDINARIE - AUTORIZZAZIONE AL LORO SVOLGIMENTO - ENTE (ED ORGANO) COMPETENTE - SPETTANZA DEL RELATIVO POTERE ALLA PROVINCIA E, PER ESSA, AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO RELATIVO ALLA GARA APPIANO-PASSO MENDOLA. - PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO (PROVINCIA DI BOLZANO) 16 GIUGNO 1986, N. 7809/IV. - ST. T.A.A. (D.P.R. 31 AGOSTO 1972, N. 670) ARTT. 9, N. 6, E 16; D.P.R. 1 NOVEMBRE 1973, N. 686.
SENT. 277/88. PROVINCIA DI BOLZANO - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI - GARE AUTOMOBILISTICHE DI VELOCITA' SU STRADE ORDINARIE - AUTORIZZAZIONE AL LORO SVOLGIMENTO - ENTE (ED ORGANO) COMPETENTE - SPETTANZA DEL RELATIVO POTERE ALLA PROVINCIA E, PER ESSA, AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO RELATIVO ALLA GARA APPIANO-PASSO MENDOLA. - PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO (PROVINCIA DI BOLZANO) 16 GIUGNO 1986, N. 7809/IV. - ST. T.A.A. (D.P.R. 31 AGOSTO 1972, N. 670) ARTT. 9, N. 6, E 16; D.P.R. 1 NOVEMBRE 1973, N. 686.
Testo
Ai sensi della disciplina statutaria e della relativa normativa di attuazione (artt. 9, n.6, e 16 St. T.A.A. e d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686) - che hanno attribuito alla competenza legislativa concorrente e amministrativa delle Province autonome di Trento e Bolzano la materia degli "spettacoli pubblici per quanto attiene la pubblica sicurezza" nonche` trasferito alle stesse Province (e ai Presidenti delle rispettive Giunte) le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato - il potere autorizzato- rio allo svolgimento della forma di spettacolo di gara automobi- listica di velocita` su strade ordinarie (gia` assegnata al Prefet- to, ex art. 9, secondo comma, d.P.R. n. 393/1959) spetta, nella Provincia di Bolzano, al Presidente della Giunta provinciale. Va, conseguentemente, annullato il provvedimento del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano n. 7809/IV 16 giugno 1986.
Ai sensi della disciplina statutaria e della relativa normativa di attuazione (artt. 9, n.6, e 16 St. T.A.A. e d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686) - che hanno attribuito alla competenza legislativa concorrente e amministrativa delle Province autonome di Trento e Bolzano la materia degli "spettacoli pubblici per quanto attiene la pubblica sicurezza" nonche` trasferito alle stesse Province (e ai Presidenti delle rispettive Giunte) le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato - il potere autorizzato- rio allo svolgimento della forma di spettacolo di gara automobi- listica di velocita` su strade ordinarie (gia` assegnata al Prefet- to, ex art. 9, secondo comma, d.P.R. n. 393/1959) spetta, nella Provincia di Bolzano, al Presidente della Giunta provinciale. Va, conseguentemente, annullato il provvedimento del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano n. 7809/IV 16 giugno 1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 01/11/1973
n. 686
art. 0