Ordinanza 280/1988 (ECLI:IT:COST:1988:280)
Massima numero 10555
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
25/02/1988; Decisione del
25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 280/88. EDILIZIA E URBANISTICA - LAVORI EDILIZI IN PARZIALE DIFFORMITA' DALLA CONCESSIONE - ESECUZIONE SUBORDINATA ALL'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DEL GENIO CIVILE - FACOLTA' DATA ALLE REGIONI DI DISPORRE LA NON NECESSITA' DI TALE AUTORIZZAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 10 DICEMBRE 1981, N. 741, ART. 20; LEGGE REG. SICILIANA 15 NOVEMBRE 1982, N. 135. - COST., ARTT. 3, 25.
ORD. 280/88. EDILIZIA E URBANISTICA - LAVORI EDILIZI IN PARZIALE DIFFORMITA' DALLA CONCESSIONE - ESECUZIONE SUBORDINATA ALL'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DEL GENIO CIVILE - FACOLTA' DATA ALLE REGIONI DI DISPORRE LA NON NECESSITA' DI TALE AUTORIZZAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 10 DICEMBRE 1981, N. 741, ART. 20; LEGGE REG. SICILIANA 15 NOVEMBRE 1982, N. 135. - COST., ARTT. 3, 25.
Testo
Difetta di rilevanza - ed e`, quindi, manifestamente inammissi- bile - la questione proposta relativamente a norme, di cui il giudice a quo non poteva fare concreta applicazione - in quanto non ancora vigenti - per il caso di specie, risolvibile, non in base al principio della retroattivita` della legge penale piu` favorevole, bensi` in base al principio dell'ordinaria irretroattivita` delle leggi (art. 11, primo comma, disp. legge in generale). (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. - dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 e della legge Reg. sic. 15 novembre 1982, n. 135: denunciati, il primo, nella parte in cui autorizza le Regioni a prevedere la non necessita` dell'autorizzazione preventiva per l'inizio di lavori edilizi in parziale difformita` dalla concessione; la seconda, per avere dato attuazione al succitato disposto della legge statale).
Difetta di rilevanza - ed e`, quindi, manifestamente inammissi- bile - la questione proposta relativamente a norme, di cui il giudice a quo non poteva fare concreta applicazione - in quanto non ancora vigenti - per il caso di specie, risolvibile, non in base al principio della retroattivita` della legge penale piu` favorevole, bensi` in base al principio dell'ordinaria irretroattivita` delle leggi (art. 11, primo comma, disp. legge in generale). (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. - dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 e della legge Reg. sic. 15 novembre 1982, n. 135: denunciati, il primo, nella parte in cui autorizza le Regioni a prevedere la non necessita` dell'autorizzazione preventiva per l'inizio di lavori edilizi in parziale difformita` dalla concessione; la seconda, per avere dato attuazione al succitato disposto della legge statale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte