Ordinanza 281/1988 (ECLI:IT:COST:1988:281)
Massima numero 10556
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  25/02/1988;  Decisione del  25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 281/88. MISURE DI SICUREZZA - APPLICAZIONE - NECESSITA' DEL PREVIO ACCERTAMENTO DELLA PERICOLOSITA' SOCIALE DEL SOGGETTO - MANCATA ESTENSIONE AI CASI DI ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PEN., ARTT. 102, 109. - COST., ART. 3.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` proposta in via meramente astratta e ipotetica, ovvero quando il giudice a quo ometta di scegliere la norma da applicare nel caso concreto. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 102 e 109 del cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 146/1985, 182/1984, 115/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte