Ordinanza 282/1988 (ECLI:IT:COST:1988:282)
Massima numero 10557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  25/02/1988;  Decisione del  25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 282/88. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - SANZIONE PENALE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI PER TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE VIA ETERE IN AMBITO LOCALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 183, 195 (SOSTITUITI CON L'ART. 45 LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103), 334. - COST., ART. 3.

Testo
E' manifestamente infondata - in quanto gia` dichiarata non fondata (con sentenza) e manifestamente infondata (con successive ordinanze) sul rilievo di un uso inverso a quello naturale del principio di eguaglianza - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (i primi due sostituiti con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103), denunciati in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza, mentre nessuna pena e` prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale. - S. nn. 237/1984 e 202/1976; O. nn. 23, 77, 294/1985, 91/1986, 35 e 166/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte