Ordinanza 283/1988 (ECLI:IT:COST:1988:283)
Massima numero 10558
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
25/02/1988; Decisione del
25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 283/88. MATERNITA' E INFANZIA - MADRE LAVORATRICE - IMPEDIMENTI PER QUALSIASI CAUSA A PRESTARE ASSISTENZA ALLA PROLE - OMESSA ESTENSIONE AL PADRE DEI DIRITTI DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO 'POST PARTUM' E DELLA RELATIVA INDENNITA'- MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 9 DICEMBRE 1977, N. 903, ART. 7. - COST., ARTT. 3, COMMA PRIMO, 29, COMMA SECONDO, 30, COMMA PRIMO E 31, COMMA SECONDO.
ORD. 283/88. MATERNITA' E INFANZIA - MADRE LAVORATRICE - IMPEDIMENTI PER QUALSIASI CAUSA A PRESTARE ASSISTENZA ALLA PROLE - OMESSA ESTENSIONE AL PADRE DEI DIRITTI DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO 'POST PARTUM' E DELLA RELATIVA INDENNITA'- MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 9 DICEMBRE 1977, N. 903, ART. 7. - COST., ARTT. 3, COMMA PRIMO, 29, COMMA SECONDO, 30, COMMA PRIMO E 31, COMMA SECONDO.
Testo
Impedimenti all'assistenza materna della prole, nei primi tre mesi successivi al parto, dovuti a "qualsiasi causa" - oltre alla morte e alla grave infermita` considerate nella precedente sentenza dichiarativa di illegittimita` costituzionale della norma nuovamente impugnata - non possono essere oggetto di esame non essendo rilevanti nel giudizio principale (avente ad oggetto un'ipotesi di morte della madre). Ne` ricorrono gli estremi per l'applicazione, sollecitata dal giudice a quo, dell'art. 27 Legge n. 87/1953. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 29, secondo comma, 30, primo comma, 31, secondo comma, Cost., dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non estende al padre lavoratore le previsioni della legge n. 1204/1971 relative all'astensione obbligatoria dal lavoro 'post partum' e relativa indennita`, qualora "per qualsiasi causa" la madre non fruisca di detta astensione). - S. n. 1/1987.
Impedimenti all'assistenza materna della prole, nei primi tre mesi successivi al parto, dovuti a "qualsiasi causa" - oltre alla morte e alla grave infermita` considerate nella precedente sentenza dichiarativa di illegittimita` costituzionale della norma nuovamente impugnata - non possono essere oggetto di esame non essendo rilevanti nel giudizio principale (avente ad oggetto un'ipotesi di morte della madre). Ne` ricorrono gli estremi per l'applicazione, sollecitata dal giudice a quo, dell'art. 27 Legge n. 87/1953. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 29, secondo comma, 30, primo comma, 31, secondo comma, Cost., dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non estende al padre lavoratore le previsioni della legge n. 1204/1971 relative all'astensione obbligatoria dal lavoro 'post partum' e relativa indennita`, qualora "per qualsiasi causa" la madre non fruisca di detta astensione). - S. n. 1/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 29
co. 2
Costituzione
art. 30
co. 1
Costituzione
art. 31
co. 2
Altri parametri e norme interposte