Sentenza 53/2021 (ECLI:IT:COST:2021:53)
Massima numero 43748
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  24/02/2021;  Decisione del  24/02/2021
Deposito del 31/03/2021; Pubblicazione in G. U. 07/04/2021
Massime associate alla pronuncia:  43747  43749


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Molise - Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) - Autorità competente all'adozione del provvedimento - Sostituzione della Giunta regionale con il direttore del servizio regionale - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 3, lett. b), della legge reg. Molise n. 17 del 2019 che, modificando l'art. 8, comma 2, della legge reg. Molise n. 21 del 2000, sostituisce la Giunta regionale con il direttore del servizio regionale come autorità competente all'adozione del provvedimento di VIA. La scelta del legislatore regionale è legittima, poiché l'art. 7-bis cod. ambiente, al comma 5, stabilisce che autorità competente, per la VIA regionale, è «la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome».

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  09/12/2019  n. 17  art. 3  co. 

legge della Regione Molise  24/03/2000  n. 21  art. 8  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte