Ordinanza 284/1988 (ECLI:IT:COST:1988:284)
Massima numero 10559
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  25/02/1988;  Decisione del  25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 284/88. REATO IN GENERE - PROCEDIBILITA' D'UFFICIO O A QUERELA - REATO DI DETERIORAMENTO O DISTRAZIONE DI OGGETTI SOTTOPOSTI A PRIVILEGIO PER CREDITO AGRARIO - PERSEGUIBILITA' D'UFFICIO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL REATO DI SOTTRAZIONE DI BENI SOTTOPOSTI A PIGNORAMENTO O SEQUESTRO CIVILE (PERSEGUIBILE A QUERELA) - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760, ART. 10. - COST., ART. 3.

Testo
E' manifestamente infondata - in assenza di argomenti o profili nuovi rispetto a quelli gia` esaminati e disattesi con precedente ordinanza di manifesta infondatezza - la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, che prevede la perseguibilita` d'ufficio del reato di deterioramento o distrazione di oggetti sottoposti a privilegio per credito agrario, diversamente da quanto dispone l'art. 388 cod.pen. nel testo sostituito dall'art. 87 della Legge 24 novembre 1981, n. 689). - O.n. 294/1987

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte