Ordinanza 286/1988 (ECLI:IT:COST:1988:286)
Massima numero 10561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  25/02/1988;  Decisione del  25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 286/88. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA - COSTITUZIONE - RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale quando la sua rilevanza nel giudizio principale sia solo apoditticamente affermata e manchino, altresi`, precisazioni in ordine alla fattispecie concreta idonee a consentire le necessarie valutazioni sulla rilevanza medesima. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell' art. 116 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui stabilisce che la retribuzione da prendere in considerazione ai fini della costituzione della rendita e` quella relativa all'anno precedente al verificarsi dell'infortunio o della malattia professionale, anche nel caso in cui il grado minimo indennizzabile venga raggiunto in epoca successiva).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte