Ordinanza 287/1988 (ECLI:IT:COST:1988:287)
Massima numero 10562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  25/02/1988;  Decisione del  25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 287/88. REGIONE PUGLIA - COMPETENZA LEGISLATIVA - CACCIA - USO VENATORIO DEL FALCO - OMESSA PREVISIONE - RESTITUZIONE ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE. - LEGGE REG. PUGLIA 27 FEBBRAIO 1984, N. 10, ART. 33. - COST., ARTT. 3 E 117.

Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice 'a quo' perche` riesamini la questione sollevata - concernente l'omessa previsione, nella Legge Reg. Puglia n. 10/1984, dell'uso del falco nell'esercizio venatorio - considerando la possibilita` di risolverla sul piano interpretativo alla luce della disposizione della legge statale (n. 968/1977) - non valutata dallo stesso giudice -, la quale consente alle regioni di autorizzare l'acquisto di falchi per uso venatorio. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale dell'art. 33 della legge Reg. Puglia 27 febbraio 1984, n. 10, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte