Ordinanza 289/1988 (ECLI:IT:COST:1988:289)
Massima numero 10566
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  25/02/1988;  Decisione del  25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 289/88. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - ONERI DEDUCIBILI - PREMI PER L'ASSICURAZIONE SULLA VITA - CONDIZIONE PER LA DEDUZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CHE NON CONSENTA, PER LA DURATA MINIMA DI CINQUE ANNI, LA CONCESSIONE DI PRESTITI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 597, ART. 10, COMMA PRIMO, LETT. L). - COST., ARTT. 3, 47.

Testo
Non irrazionalmente il legislatore ha posto, con la previsione della deducibilita` dei premi per l'assicurazione sulla vita, la condizione che il contratto di assicurazione non consenta, per il periodo di durata minima di cinque anni, la concessione di prestiti, in quanto l'agevolazione e` finalizzata ad indirizzare il denaro al risparmio - quale valore costituzionalmente protetto (art. 47 Cost.) -, dal quale non possono essere, conseguentemente, distolte, per l'intero o in parte, somme cui e` riservato il trattamento fiscale privilegiato. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 10, comma primo, lett. l) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 47

Altri parametri e norme interposte