Ordinanza 291/1988 (ECLI:IT:COST:1988:291)
Massima numero 10568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  25/02/1988;  Decisione del  25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10569


Titolo
ORD. 291/88 A. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - ONERI DEDUCIBILI - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO ALL'ESTERO PER CURE MEDICHE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 597, ART. 10, COMMA PRIMO, LETT.F) [RECTE: D)]. - COST., ARTT. 3, 32.

Testo
Fra le spese per cure mediche sostenute all'estero, deducibili ai fini I.r.pe.f., non possono ricomprendersi le spese di viaggio e soggiorno, le quali hanno carattere puramente accessorio e possono verificarsi anche per le cure effettuate nell'ambito del territorio nazionale, allorche` l'ammalato debba spostarsi dal luogo di residenza ad altro lontano. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 10, comma primo, lett. f [recte: d)], d.P.R. 29 settembre 1973 m. 597, nella parte in cui non consente la deduzione delle spese di viaggio e soggiorno necessarie per ricevere trattamenti sanitari all'estero).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte