Sentenza 53/2021 (ECLI:IT:COST:2021:53)
Massima numero 43749
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
24/02/2021; Decisione del
24/02/2021
Deposito del 31/03/2021; Pubblicazione in G. U. 07/04/2021
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Molise - Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) - Adozione del relativo provvedimento all'esito di una conferenza di servizi, con conseguente confluenza nel provvedimento autorizzatorio unico regionale - Omessa previsione - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale parziale.
Ambiente - Norme della Regione Molise - Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) - Adozione del relativo provvedimento all'esito di una conferenza di servizi, con conseguente confluenza nel provvedimento autorizzatorio unico regionale - Omessa previsione - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale parziale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2019, nella parte in cui, aggiungendo il comma 2-bis all'art. 8 della legge reg. Molise n. 21 del 2000, prevede che «Resta in capo alla Giunta regionale la presa d'atto del provvedimento di VIA nel rispetto dei termini dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006», anziché prevedere che «Resta fermo che il provvedimento di VIA è adottato all'esito dei lavori della conferenza di servizi e confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006». La norma impugnata dal Governo, nel richiamare l'art. 27-bis cod. ambiente, si riferisce solamente al rispetto dei termini di conclusione del procedimento, anziché al rispetto della procedura prevista, specie al comma 7, dal medesimo articolo, che corrisponde a uno standard di tutela dell'ambiente non derogabile da parte delle legislazioni regionali, dato il carattere obbligatorio della convocazione della conferenza di servizi nella procedura prodromica all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 258 del 2020, n. 106 del 2020, n. 178 del 2019, n. 93 del 2019, n. 9 del 2019, n. 246 del 2018 e n. 198 del 2018).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2019, nella parte in cui, aggiungendo il comma 2-bis all'art. 8 della legge reg. Molise n. 21 del 2000, prevede che «Resta in capo alla Giunta regionale la presa d'atto del provvedimento di VIA nel rispetto dei termini dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006», anziché prevedere che «Resta fermo che il provvedimento di VIA è adottato all'esito dei lavori della conferenza di servizi e confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006». La norma impugnata dal Governo, nel richiamare l'art. 27-bis cod. ambiente, si riferisce solamente al rispetto dei termini di conclusione del procedimento, anziché al rispetto della procedura prevista, specie al comma 7, dal medesimo articolo, che corrisponde a uno standard di tutela dell'ambiente non derogabile da parte delle legislazioni regionali, dato il carattere obbligatorio della convocazione della conferenza di servizi nella procedura prodromica all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 258 del 2020, n. 106 del 2020, n. 178 del 2019, n. 93 del 2019, n. 9 del 2019, n. 246 del 2018 e n. 198 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
09/12/2019
n. 17
art. 3
co.
legge della Regione Molise
24/03/2000
n. 21
art. 8
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 27 bis