Ordinanza 291/1988 (ECLI:IT:COST:1988:291)
Massima numero 10569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  25/02/1988;  Decisione del  25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10568


Titolo
ORD. 291/88 B. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - ONERI DEDUCIBILI - SPESE PER CURE MEDICHE - CRITERI PER LA DEDUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 597, ART. 10, COMMA PRIMO, LETT. F) [RECTE: D)]. - COST., ARTT. 2, 3, 32, 53, 76, 77.

Testo
L'art. 10, comma primo, lett. f) [recte: d)], d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, a tenor del quale le spese per cure mediche sono deducibili, ai fini I.r.pe.f., soltanto per la parte eccedente "il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire", consente una deduzione maggiore per i meno abbienti e minore per coloro che godono di redditi piu` elevati, e, secondo una consolidata giurisprudenza, si riferisce al reddito accertato e non a quello dichiarato. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 53, 76 e 77 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 10 cit.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte