Ordinanza 292/1988 (ECLI:IT:COST:1988:292)
Massima numero 10570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  25/02/1988;  Decisione del  25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 292/88. MISURE DI SICUREZZA - APPLICAZIONE - NECESSITA' DI PREVIO ACCERTAMENTO DELLA PERICOLOSITA' DEL SOGGETTO - ESCLUSIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - COD. PEN., ART. 204, ULTIMO COMMA. - COST., ARTT. 2, 3, 13, 24, 27, 111.

Testo
Spetta al giudice a quo, cui vanno pertanto restituiti gli atti, verificare se la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 204, ultimo comma, cod. pen. - impugnato "in quanto non consente di applicare misure di sicurezza in base ad una valutazione in concreto" della pericolosita` del soggetto - sia tuttora rilevante alla stregua della sopravvenuta legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 31 abroga l'art. 204 e dispone che tutte le misure di sicurezza personale sono ordinate previo accertamento in concreto della pericolosita` del soggetto. (Restituzione degli atti relativi alla questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 27 e 111 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte