Ordinanza 293/1988 (ECLI:IT:COST:1988:293)
Massima numero 10571
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  25/02/1988;  Decisione del  25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 293/88. PENSIONI - PENSIONE INDIRETTA DI GUERRA E PRIVILEGIATA INDIRETTA - GENITORI DEL MILITARE DECEDUTO IN GUERRA O PER CAUSA DI SERVIZIO SENZA CONIUGE NE' FIGLI - DIRITTO AL TRATTAMENTO - CONDIZIONI - INABILITA' A PROFICUO LAVORO E DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 648, ART. 73; LEGGE 18 MARZO 1968, N. 313, ARTT. 64, COMMA PRIMO, LETT. A), 67; D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915, ARTT. 57, COMMA PRIMO, LETT. A), 58, 70, 86, ULTIMO COMMA; D.P.R. 30 DICEMBRE 1981, N. 834, ART. 12. - COST., ARTT. 2, 3.

Testo
La peculiare natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra non implica assoluta identita` di questi ultimi, per caratteristiche ed effetti, con l'obbligazione civilistica di risarcimento, e pertanto il fatto che la legge, in mancanza dei diretti destinatari della pensione (e, cioe`, del coniuge e dei figli del militare deceduto), subordini il conseguimento del beneficio da parte dei genitori all'effettivo stato di bisogno dei medesimi, non e` ex se irrazionale, ne` e` censurabile in raffronto ad ipotesi (perdita di figlio unico o di piu` figli per causa di guerra) in cui da tale requisito si prescinde, trattandosi, invero, di scelte sufficientemente razionali, le quali sfuggono, per la loro discrezionalita`, al sindacato di legittimita` costituzionale. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di costituzionalita` sollevate in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. e relative agli artt. 73, L. 10 agosto 1950 n. 648; 64, comma primo, lett. a), e 67, L. 18 marzo 1968 n. 313; 57, comma primo, lett. a), 58, 70 e 86, ultimo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915; 12, d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834, in quanto, nei riguardi dei genitori del militare deceduto in guerra o per causa di servizio, subordinano la concessione della pensione indiretta di guerra o della pensione privilegiata indiretta alla sussistenza dei requisiti di inabilita` a proficuo lavoro e di disagiate condizioni economiche dei genitori medesimi).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte