Ordinanza 294/1988 (ECLI:IT:COST:1988:294)
Massima numero 10572
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
25/02/1988; Decisione del
25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 294/88. IMPIEGO PUBBLICO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - CAUSE OSTATIVE 'EX LEGE' - CONDANNA PENALE PER DETERMINATI REATI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - R.D. 3 MARZO 1934 N. 383, ART. 8, COMMA PRIMO, N. 7. - COST., ARTT. 3, 97.
ORD. 294/88. IMPIEGO PUBBLICO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - CAUSE OSTATIVE 'EX LEGE' - CONDANNA PENALE PER DETERMINATI REATI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - R.D. 3 MARZO 1934 N. 383, ART. 8, COMMA PRIMO, N. 7. - COST., ARTT. 3, 97.
Testo
L'orientamento della Corte costituzionale, secondo il quale e` inammissibile la questione di costituzionalita` delle norme aventi ad oggetto la destituzione di diritto del dipendente pubblico condannato per determinati reati (in quanto e` compito del legislatore procedere al riequilibrio normativo e alla razionalizzazione del sistema), va ribadito con riferimento alla normativa concernente le analoghe cause ostative 'ex lege' alla costituzione del rapporto di pubblico impiego, rinnovando al legislatore l'invito a ridisciplinare l'intera materia in modo adeguato alle rilevate esigenze e con coerente uniformita` per l'intera area del pubblico impiego. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione relativa all'art. 8, comma primo, n. 7, r.d. 3 marzo 1934 n. 383, "nella parte in cui prevede la esclusione o la impossibilita` della nomina ai pubblici impieghi di cui alla legge medesima, per le persone che abbiano subito condanna penale per uno dei reati previsti nel punto 7 del primo comma dell'art. 8 esclusa ogni valutazione al riguardo da parte dell'amministrazione"). - S.n. 270/1986; O.nn. 187, 248, 447/1987.
L'orientamento della Corte costituzionale, secondo il quale e` inammissibile la questione di costituzionalita` delle norme aventi ad oggetto la destituzione di diritto del dipendente pubblico condannato per determinati reati (in quanto e` compito del legislatore procedere al riequilibrio normativo e alla razionalizzazione del sistema), va ribadito con riferimento alla normativa concernente le analoghe cause ostative 'ex lege' alla costituzione del rapporto di pubblico impiego, rinnovando al legislatore l'invito a ridisciplinare l'intera materia in modo adeguato alle rilevate esigenze e con coerente uniformita` per l'intera area del pubblico impiego. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della questione relativa all'art. 8, comma primo, n. 7, r.d. 3 marzo 1934 n. 383, "nella parte in cui prevede la esclusione o la impossibilita` della nomina ai pubblici impieghi di cui alla legge medesima, per le persone che abbiano subito condanna penale per uno dei reati previsti nel punto 7 del primo comma dell'art. 8 esclusa ogni valutazione al riguardo da parte dell'amministrazione"). - S.n. 270/1986; O.nn. 187, 248, 447/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte