Ordinanza 295/1988 (ECLI:IT:COST:1988:295)
Massima numero 10573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  25/02/1988;  Decisione del  25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 295/88. CONTRATTI AGRARI - CESSIONE DEL FONDO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' - DIRITTO DELL'AFFITTUARIO AD UNA INDENNITA' - ESCLUSIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE. - LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865, ART. 17, COMMI SECONDO, TERZO E QUARTO. - COST., ART. 3.

Testo
Spetta al giudice 'a quo' - cui vanno pertanto restituiti gli atti - accertare se sussista, alla stregua dello 'ius superveniens', la rilevanza della sollevata questione incidentale di legittimita` costituzionale. (Restituzione degli atti relativi alla questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e concernente l'art. 17, commi secondo, terzo e quarto, L. 22 ottobre 1971 n. 865, "nella parte in cui non prevede un'indennita` a favore del fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante anche quando l'accordo per la cessione volontaria del fondo, pur avvenendo al dichiarato fine di destinare l'area medesima all'esecuzione dell'opera pubblica, abbia luogo al di fuori del procedimento espropriativo e prima che questo abbia avuto inizio con la dichiarazione di pubblica utilita` dell'opera e la determinazione dell'indennita` provvisoria". La sopravvenuta L. 3 maggio 1982 n. 203 - applicabile anche ai rapporti in corso per i quali penda controversia ma non sia intervenuta sentenza esecutiva - riconosce, agli artt. 43 e 50, il diritto dell'affittuario del fondo ad un equo indennizzo in tutti i casi di risoluzione incolpevole del contratto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte