Ordinanza 296/1988 (ECLI:IT:COST:1988:296)
Massima numero 10574
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  25/02/1988;  Decisione del  25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 296/88. CATASTO - CLASSIFICAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI - VALUTAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO ERARIALE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - R.D.L. 13 APRILE 1939 N. 652 (CONV. IN LEGGE 11 AGOSTO 1939 N. 1249), ART. 12, COME SOSTITUITO DALL'ART. 2, D.LGS. 8 APRILE 1948 N. 514. - COST., ARTT. 3, 24.

Testo
Pur in mancanza di un espresso obbligo normativo al riguardo, il difetto di motivazione delle classificazioni catastali ben puo` integrare un vizio di legittimita` di tali atti amministrativi, i quali non sono comunque assimilabili agli accertamenti in materia di imposte dirette. Ne` puo` invocarsi l'art. 24 Cost. quando, come nel caso, la norma impugnata non abbia alcuna efficacia processuale. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 12 r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652 - conv. in legge 11 agosto 1939 n. 1249 - come sostituito dall'art. 2 d.lgs. 8 aprile 1948 n. 514, in quanto, per la valutazione delle singole unita` immobiliari da parte dell'ufficio tecnico erariale, non impone l'obbligo di motivazione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte