Ricorso in via principale - Lamentata lesione di fonte secondaria espressione di principi fondamentali (nella specie: in materia di tutela della salute) - Adeguata motivazione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Veneto n. 51 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle censure, per carente motivazione con riguardo alla idoneità di una fonte secondaria (nella specie, il d.m. del 5 luglio 1975) a esprimere principi fondamentali in materia di tutela della salute. Con riguardo alle prescrizioni poste dal d.m. indicato, appaiono evidenti sia la natura tecnica delle prescrizioni, sia la saldatura con il t.u. leggi sanitarie, il cui art. 218 attribuisce al Ministro competente il potere di emanare le istruzioni di massima, affinché i regolamenti locali di igiene e sanità assicurino, tra l'altro, che nelle abitazioni non vi sia difetto di aria e di luce.
Gli atti statali di normazione secondaria possono vincolare la potestà legislativa regionale concorrente quando, in settori squisitamente tecnici, intervengono a completare la normativa statale primaria e costituiscono un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di individuare le specifiche tecniche che mal si conciliano con il contenuto di un atto legislativo e che necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2020, n. 286 del 2019, n. 69 del 2018 e n. 125 del 2017).