Ordinanza 300/1988 (ECLI:IT:COST:1988:300)
Massima numero 10579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  25/02/1988;  Decisione del  25/02/1988
Deposito del 10/03/1988; Pubblicazione in G. U. 16/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 300/88. REATI TRIBUTARI - RITENUTE A TITOLO DI ACCONTO SULLE RETRIBUZIONI - RITARDO E OMISSIONE NEL VERSAMENTO - EQUIPARAZIONE QUOAD POENAM - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.L. 10 LUGLIO 1982, N. 429 (CONV. IN LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 516), ART. 2, ULTIMO COMMA. - COST., ART. 3.

Testo
Le scelte discrezionali del legislatore in materia di sanzioni penali non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalita` se non si rivelino irragionevoli; ne` e` irragionevole la mancata previsione di una sanzione differenziata per l'ipotesi di ritardo del reo nel versamento delle somme dovute all'erario, potendo il giudice tener conto dell'avvenuto versamento in sede di determinazione quantitativa della pena. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 2, ultimo comma, d.l. 10 luglio 1982, n. 429 - conv. in L. 7 agosto 1982, n. 516 - in quanto equipara quoad poenam l'omissione e il ritardo, da parte del datore di lavoro sostituto d'imposta, nel versamento delle ritenute operate, a titolo d'acconto, sui redditi da retribuzione). - cfr. O. n. 337/1987; v. S. nn. 103/1982, 162/1981, 72/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte