Sentenza 54/2021 (ECLI:IT:COST:2021:54)
Massima numero 43729
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
24/02/2021; Decisione del
24/02/2021
Deposito del 31/03/2021; Pubblicazione in G. U. 07/04/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Recupero dei sottotetti a fini abitativi - Introduzione, per tale porzione recuperata, di specifici requisiti di altezza e di illuminazione - Salvezza delle prescrizioni urbanistiche e legislative, regionali e statali, poste a presidio degli edifici soggetti a tutela - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali nelle materie della tutela della salute e del governo del territorio, nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Recupero dei sottotetti a fini abitativi - Introduzione, per tale porzione recuperata, di specifici requisiti di altezza e di illuminazione - Salvezza delle prescrizioni urbanistiche e legislative, regionali e statali, poste a presidio degli edifici soggetti a tutela - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali nelle materie della tutela della salute e del governo del territorio, nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento complessivamente agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost., e al principio di leale collaborazione, degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Veneto n. 51 del 2019, che promuovono il recupero dei sottotetti a fini abitativi, con l'obiettivo di contenere il consumo di suolo e di promuovere l'efficientamento energetico, stabilendo, tra l'altro, specifici limiti di altezza e di illuminazione, e prevedendo che le eventuali modifiche esterne degli immobili - classificate come ristrutturazioni edilizia, assoggettate al regime abilitativo della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) - avvengano nel rispetto degli aspetti paesistici, monumentali e ambientali dell'edificio, secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio comunale all'uopo adottato, con salvezza delle prescrizioni urbanistiche e legislative (regionali e statali) poste a presidio degli edifici. La disciplina regionale impugnata non comporta deroga agli standard uniformi fissati dal d.m. 5 luglio 1975 in attuazione del r.d. n. 1265 del 1934, i quali nulla prescrivono riguardo a una fattispecie così specifica come quella in questione. Del resto, le leggi regionali, tra cui quella in esame, in considerazione del loro carattere di lex specialis, hanno dettato da tempo proprie discipline le quali prevedono requisiti di altezza e aeroilluminazione a tutela delle medesime esigenze di salubrità e igiene di cui si fa carico la disciplina statale. (Precedenti citati: sentenze n. 282 del 2019, 208 del 2019 e n. 11 del 2016).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento complessivamente agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost., e al principio di leale collaborazione, degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Veneto n. 51 del 2019, che promuovono il recupero dei sottotetti a fini abitativi, con l'obiettivo di contenere il consumo di suolo e di promuovere l'efficientamento energetico, stabilendo, tra l'altro, specifici limiti di altezza e di illuminazione, e prevedendo che le eventuali modifiche esterne degli immobili - classificate come ristrutturazioni edilizia, assoggettate al regime abilitativo della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) - avvengano nel rispetto degli aspetti paesistici, monumentali e ambientali dell'edificio, secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio comunale all'uopo adottato, con salvezza delle prescrizioni urbanistiche e legislative (regionali e statali) poste a presidio degli edifici. La disciplina regionale impugnata non comporta deroga agli standard uniformi fissati dal d.m. 5 luglio 1975 in attuazione del r.d. n. 1265 del 1934, i quali nulla prescrivono riguardo a una fattispecie così specifica come quella in questione. Del resto, le leggi regionali, tra cui quella in esame, in considerazione del loro carattere di lex specialis, hanno dettato da tempo proprie discipline le quali prevedono requisiti di altezza e aeroilluminazione a tutela delle medesime esigenze di salubrità e igiene di cui si fa carico la disciplina statale. (Precedenti citati: sentenze n. 282 del 2019, 208 del 2019 e n. 11 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
23/12/2019
n. 51
art. 1
co. 1
legge della Regione Veneto
23/12/2019
n. 51
art. 2
co. 1
legge della Regione Veneto
23/12/2019
n. 51
art. 2
co. 2
legge della Regione Veneto
23/12/2019
n. 51
art. 2
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte