Sentenza 303/1988 (ECLI:IT:COST:1988:303)
Massima numero 10590
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  10/03/1988;  Decisione del  10/03/1988
Deposito del 17/03/1988; Pubblicazione in G. U. 23/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10588  10589


Titolo
SENT. 303/88 C. POSTE E TELECOMUNICAZIONI (AMMINISTRAZIONE) - SERVIZIO POSTALE - CORRISPONDENZA RACCOMANDATA - PERDITA - AZIONE CONTRO L'AMMINISTRAZIONE - CONDIZIONE DEL PREVIO RECLAMO IN VIA AMMINISTRATIVA ENTRO IL TERMINE DI SEI MESI DALLA IMPOSTAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 20, 91 E 96, LETT. F. - COST., ARTT. 3, 24, 113.

Testo
E' irrilevante, e come tale inammissibile, la questione di legittimita` costituzionale delle norme che - in caso di perdita di corrispondenza raccomandata - subordinano l'azione giudiziaria contro l'Amministrazione postale alla previa presentazione di un reclamo in via amministrativa. Invero dette norme si riferiscono all'azione giudiziaria esercitata in via principale dal mittente contro l'Amministrazione e non sono, evidentemente, applicabili al caso di azione (di rivalsa) che accede a una causa principale promossa, contro il mittente, dal destinatario della corrispondenza. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 20, 91, 96, lett. f, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte