Sentenza 304/1988 (ECLI:IT:COST:1988:304)
Massima numero 10591
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  10/03/1988;  Decisione del  10/03/1988
Deposito del 17/03/1988; Pubblicazione in G. U. 23/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 304/88. CASELLARIO GIUDIZIALE - CERTIFICATO - BENEFICIO DI NON MENZIONE DI CONDANNA A PENA PECUNIARIA - CONDIZIONE CHE QUESTA NON SIA SUPERIORE A UN MILIONE, ANZICHE' A SOMMA PARI A QUELLA RISULTANTE DAL RAGGUAGLIO DELLA PENA DETENTIVA DI ANNI DUE A NORMA DELL'ART. 135 COD. PEN. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - COD. PEN., ART. 175, PRIMO COMMA. - COST., ART. 3.

Testo
Non esiste ragionevole giustificazione al previsto limite (di un massimo) di un milione di pena, quale condizione per la conces- sione del beneficio della non menzione, nel certificato del casellario giudiziario, della condanna a sola pena pecuniaria; essendo evidente la disparita` di trattamento che esso determina, al confronto con il ben piu` ampio limite, che e`, invece, riserva- to o reso possibile nelle ipotesi - di indubbia maggiore gravita` - di condanna a pena detentiva, per la quale il limite, raggua- gliato ex art. 135 cod. pen., corrisponde a ben 18 milioni di lire, e di condanna a pena detentiva congiunta a pena pecunia- ria, che puo` oltrepassare addirittura i 22 milioni. Per contrasto con l'art. 3 Cost. e`, pertanto, costituzionalmente illegittimo il primo comma dell'art. 175 cod. pen. nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziche` a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135 cod. pen.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte