Sentenza 54/2021 (ECLI:IT:COST:2021:54)
Massima numero 43730
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  24/02/2021;  Decisione del  24/02/2021
Deposito del 31/03/2021; Pubblicazione in G. U. 07/04/2021
Massime associate alla pronuncia:  43728  43729  43731  43732  43733  43734


Titolo
Ricorso in via principale - Ricorso del Governo - Doglianza contenuta nella delibera a ricorrere - Ammissibilità della quesitone - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge reg. Veneto n. 51 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle censure incentrate sulla violazione dell'art. 9 Cost. e del principio di leale collaborazione, in quanto estranee al contenuto della deliberazione del Consiglio dei ministri di autorizzazione all'impugnazione. Tali censure sono specificamente svolte nella deliberazione governativa e riprese dall'Avvocatura generale dello Stato nel ricorso.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  23/12/2019  n. 51  art. 2  co. 2

legge della Regione Veneto  23/12/2019  n. 51  art. 2  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte