Sentenza 309/1988 (ECLI:IT:COST:1988:309)
Massima numero 10598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
10/03/1988; Decisione del
10/03/1988
Deposito del 17/03/1988; Pubblicazione in G. U. 23/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 309/88. ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ISTITUTI DI CREDITO -DIPENDENTI - NORME PENALI CONCERNENTI IL REATO DI INTERESSE PRIVATO IN ATTI D'UFFICIO - RITENUTA APPLICABILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - COD. PEN., ART. 324, IN RELAZIONE ALL'ART. 357, N. 1. - COST., ART. 3, COMMA PRIMO.
SENT. 309/88. ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ISTITUTI DI CREDITO -DIPENDENTI - NORME PENALI CONCERNENTI IL REATO DI INTERESSE PRIVATO IN ATTI D'UFFICIO - RITENUTA APPLICABILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - COD. PEN., ART. 324, IN RELAZIONE ALL'ART. 357, N. 1. - COST., ART. 3, COMMA PRIMO.
Testo
Il commercio del denaro, sia esso effettuato da Istituti bancari di diritto pubblico o privato, e` attivita` concorrenziale d'impresa privata e, come tale, non comportando esercizio di pubblica funzione, esclude, per i dipendenti che lo praticano, l'applicabilita` delle norme penali di cui al Capo I del titolo II cod. pen. (Delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a.). (Non fondatezza , nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 324 cod. pen., in relazione all'art. 357, n. 1, stesso codice, sollevata - per violazione dell'art. 3 Cost. - sul presupposto dell'applicabilita` ai dipendenti degli istituti di credito di diritto pubblico del reato di interesse privato in atti d'ufficio).
Il commercio del denaro, sia esso effettuato da Istituti bancari di diritto pubblico o privato, e` attivita` concorrenziale d'impresa privata e, come tale, non comportando esercizio di pubblica funzione, esclude, per i dipendenti che lo praticano, l'applicabilita` delle norme penali di cui al Capo I del titolo II cod. pen. (Delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a.). (Non fondatezza , nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 324 cod. pen., in relazione all'art. 357, n. 1, stesso codice, sollevata - per violazione dell'art. 3 Cost. - sul presupposto dell'applicabilita` ai dipendenti degli istituti di credito di diritto pubblico del reato di interesse privato in atti d'ufficio).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte