Sentenza 311/1988 (ECLI:IT:COST:1988:311)
Massima numero 10600
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  10/03/1988;  Decisione del  10/03/1988
Deposito del 17/03/1988; Pubblicazione in G. U. 23/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10601  10602


Titolo
SENT. 311/88 A. FAMIGLIA - REGIME PATRIMONIALE - COMUNIONE LEGALE DEI BENI - ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI DA UN CONIUGE SENZA IL CONSENSO DELL'ALTRO - ANNULLABILITA' (IN LUOGO DI INEFFICACIA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. CIV., ART. 184, COMMA PRIMO. - COST., ART. 3.

Testo
Diversamente da quanto avviene nella comunione ordinaria, la mancanza del consenso di uno dei coniugi all'alienazione di un bene immobile (o mobile registrato) in comunione legale non da` luogo ad un acquisto a non domino ma ad un acquisto a domino in base a titolo viziato. Ne consegue che la prevista annullabilita` dell'atto non costituisce deroga al generale principio di inefficacia degli atti di disposizione posti in essere da alienante non legittimato e, dunque, non contrasta con l'art. 3 Cost. (Non fondatezza, in riferimento al parametro citato, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 184, comma primo, cod. civ., nella parte in cui prevede l'annullabilita` anziche` l'inefficacia dell'atto).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte