Sentenza 311/1988 (ECLI:IT:COST:1988:311)
Massima numero 10601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  10/03/1988;  Decisione del  10/03/1988
Deposito del 17/03/1988; Pubblicazione in G. U. 23/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10600  10602


Titolo
SENT. 311/88 B. FAMIGLIA - REGIME PATRIMONIALE - COMUNIONE LEGALE DEI BENI - ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI DA UN CONIUGE SENZA IL CONSENSO DELL'ALTRO - ANNULLABILITA' (IN LUOGO DI INEFFICACIA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. CIV., ART. 184, COMMA PRIMO. - COST., ARTT. 24, COMMA PRIMO, 29, COMMA SECONDO, 42, COMMA SECONDO.

Testo
L'art. 184, comma primo, cod. civ. - stabilendo l'annullabilita`, anziche` l'inefficacia, degli atti relativi a beni immobili o mobili registrati, compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro - non lede, ma anzi protegge, il diritto di proprieta` del coniuge pretermesso e l'interesse della famiglia cui sono destinati i beni della comunione, non viola l'eguaglianza dei coniugi, e - in quanto norma di diritto sostanziale - neppure incide sul diritto di difesa del coniuge pretermesso. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 184, comma primo, cit., in riferimento agli artt. 24, comma primo, 29, comma secondo, e 42, comma secondo, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 29  co. 2

Costituzione  art. 42  co. 2

Altri parametri e norme interposte