Sentenza 311/1988 (ECLI:IT:COST:1988:311)
Massima numero 10602
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
10/03/1988; Decisione del
10/03/1988
Deposito del 17/03/1988; Pubblicazione in G. U. 23/03/1988
Titolo
SENT. 311/88 C. FAMIGLIA - REGIME PATRIMONIALE - COMUNIONE LEGALE DEI BENI - ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI DA UN CONIUGE SENZA IL CONSENSO DELL'ALTRO - AZIONE DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CONIUGE PRETERMESSO - PRESCRIZIONE - TERMINE DI UN ANNO DALLA TRASCRIZIONE DELL'ATTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. CIV., ART. 184, COMMA SECONDO. - COST., ART. 24, COMMA PRIMO.
SENT. 311/88 C. FAMIGLIA - REGIME PATRIMONIALE - COMUNIONE LEGALE DEI BENI - ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI DA UN CONIUGE SENZA IL CONSENSO DELL'ALTRO - AZIONE DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CONIUGE PRETERMESSO - PRESCRIZIONE - TERMINE DI UN ANNO DALLA TRASCRIZIONE DELL'ATTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. CIV., ART. 184, COMMA SECONDO. - COST., ART. 24, COMMA PRIMO.
Testo
Il termine breve di prescrizione entro cui puo` esercitarsi l'azione di annullamento degli atti di alienazione di un bene immobile in comunione legale compiuti da un coniuge senza il consenso dell'altro, realizza un bilanciamento fra opposti interessi - del coniuge pretermesso alla conservazione del suo diritto, dei terzi alla sicurezza del traffico giuridico - senza ledere il diritto di difesa del coniuge stesso, al quale e` lasciato un lasso di tempo sufficientemente ampio per impugnare l'alienazione ed e` imposto un onere (eseguire periodiche ispezioni nei registri immobiliari) fastidioso ma non eccessivamente gravoso. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma primo, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 184, comma primo, cod. civ., nella parte in cui fissa, per l'azione di annullamento, il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto).
Il termine breve di prescrizione entro cui puo` esercitarsi l'azione di annullamento degli atti di alienazione di un bene immobile in comunione legale compiuti da un coniuge senza il consenso dell'altro, realizza un bilanciamento fra opposti interessi - del coniuge pretermesso alla conservazione del suo diritto, dei terzi alla sicurezza del traffico giuridico - senza ledere il diritto di difesa del coniuge stesso, al quale e` lasciato un lasso di tempo sufficientemente ampio per impugnare l'alienazione ed e` imposto un onere (eseguire periodiche ispezioni nei registri immobiliari) fastidioso ma non eccessivamente gravoso. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma primo, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 184, comma primo, cod. civ., nella parte in cui fissa, per l'azione di annullamento, il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte