Ordinanza 313/1988 (ECLI:IT:COST:1988:313)
Massima numero 10604
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
10/03/1988; Decisione del
10/03/1988
Deposito del 17/03/1988; Pubblicazione in G. U. 23/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 313/88. ENTI PUBBLICI - "ENTE PATRONATO REGINA MARGHERITA PRO-CIECHI PAOLO COLOSIMO" DI NAPOLI - SOPPRESSIONE E LIQUIDAZIONE - PERSONALE E BENI - TRASFERIMENTO ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 21 AGOSTO 1978, N. 641, ART. 1 BIS. - COST., ARTT. 3, 18, 38, ULTIMO COMMA, 42, 43.
ORD. 313/88. ENTI PUBBLICI - "ENTE PATRONATO REGINA MARGHERITA PRO-CIECHI PAOLO COLOSIMO" DI NAPOLI - SOPPRESSIONE E LIQUIDAZIONE - PERSONALE E BENI - TRASFERIMENTO ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 21 AGOSTO 1978, N. 641, ART. 1 BIS. - COST., ARTT. 3, 18, 38, ULTIMO COMMA, 42, 43.
Testo
L'"Ente Patronato Regina Margherita pro-ciechi Paolo Colosimo" di Napoli, essendo stato incluso nella tabella "B" allegata al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha natura di ente pubblico interregionale operante nella materia della assistenza pubblica e, come tale, sottoponibile alla speciale procedura prevista dall'art. 113 e ss. dello stesso d.P.R. n. 616 del 1977, diretta al trasferimento integrale alle Regioni o agli enti locali dei beni e del relativo personale. Legittimamente, pertanto, poteva esserne disposta l'estinzione e la devoluzione dei beni e del patrimonio a Regioni ed altri enti pubblici, con il necessario trasferimento a questi ultimi delle funzioni gia` spettanti all'Ente, senza accertare la provenienza dei suoi beni e gli eventuali vincoli di destinazione e senza altresi` prevedere la corresponsione di un indennizzo al riguardo. Appare inoltre giustificato e comunque non discriminatorio, che la soppressione di tale Ente - non essendovi una garanzia costituzionale sul- l'osservanza di un determinato procedimento per la soppressione di enti pubblici - sia avvenuta ope legis, prescindendo dal procedimento di cui all'art. 113, d.P.R. n. 616 del 1977, cit., e cioe`, in concreto, senza accertare sia l'esistenza di eventuali funzioni residue non trasferite, al fine di mantenere in vita l'Ente per il perseguimento di esse (art. 113 predetto, commi quarto e settimo), sia la struttura associativa dello stesso, onde consentirne la conservazione, previa trasformazione come ente privato (art. 115, d.P.R. n. 616 del 1977 cit.): infatti, ricorre nel caso il discrezionale apprezzamento del legislatore circa la sussistenza di particolari finalita` da salvaguardare e nessun parametro costituzionale, tra gli invocati, garantisce necessariamente l'assimilazione agli altri enti trasformabili in privati. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 18, 38, ultimo comma, 42 e 43 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 bis, l. 21 agosto 1978, n. 641, nella parte in cui sopprime e pone in liquidazione l'ente pubblico "Ente Patronato Regina Margherita pro-ciechi Paolo Colosimo" di Napoli, prevedendo il trasferimento alle regioni dei beni e del personale ed alle regioni ed agli enti locali delle relative entrate). - v. S. n. 173/1981.
L'"Ente Patronato Regina Margherita pro-ciechi Paolo Colosimo" di Napoli, essendo stato incluso nella tabella "B" allegata al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha natura di ente pubblico interregionale operante nella materia della assistenza pubblica e, come tale, sottoponibile alla speciale procedura prevista dall'art. 113 e ss. dello stesso d.P.R. n. 616 del 1977, diretta al trasferimento integrale alle Regioni o agli enti locali dei beni e del relativo personale. Legittimamente, pertanto, poteva esserne disposta l'estinzione e la devoluzione dei beni e del patrimonio a Regioni ed altri enti pubblici, con il necessario trasferimento a questi ultimi delle funzioni gia` spettanti all'Ente, senza accertare la provenienza dei suoi beni e gli eventuali vincoli di destinazione e senza altresi` prevedere la corresponsione di un indennizzo al riguardo. Appare inoltre giustificato e comunque non discriminatorio, che la soppressione di tale Ente - non essendovi una garanzia costituzionale sul- l'osservanza di un determinato procedimento per la soppressione di enti pubblici - sia avvenuta ope legis, prescindendo dal procedimento di cui all'art. 113, d.P.R. n. 616 del 1977, cit., e cioe`, in concreto, senza accertare sia l'esistenza di eventuali funzioni residue non trasferite, al fine di mantenere in vita l'Ente per il perseguimento di esse (art. 113 predetto, commi quarto e settimo), sia la struttura associativa dello stesso, onde consentirne la conservazione, previa trasformazione come ente privato (art. 115, d.P.R. n. 616 del 1977 cit.): infatti, ricorre nel caso il discrezionale apprezzamento del legislatore circa la sussistenza di particolari finalita` da salvaguardare e nessun parametro costituzionale, tra gli invocati, garantisce necessariamente l'assimilazione agli altri enti trasformabili in privati. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 18, 38, ultimo comma, 42 e 43 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 bis, l. 21 agosto 1978, n. 641, nella parte in cui sopprime e pone in liquidazione l'ente pubblico "Ente Patronato Regina Margherita pro-ciechi Paolo Colosimo" di Napoli, prevedendo il trasferimento alle regioni dei beni e del personale ed alle regioni ed agli enti locali delle relative entrate). - v. S. n. 173/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 43
Altri parametri e norme interposte