Ordinanza 314/1988 (ECLI:IT:COST:1988:314)
Massima numero 10605
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
10/03/1988; Decisione del
10/03/1988
Deposito del 17/03/1988; Pubblicazione in G. U. 23/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 314/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - VERSAMENTO - TERMINI E MISURA - INOSSERVANZA - SANZIONE PECUNIARIA - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 23. - COST., ARTT. 2, 3, 38.
ORD. 314/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - VERSAMENTO - TERMINI E MISURA - INOSSERVANZA - SANZIONE PECUNIARIA - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - LEGGE 4 APRILE 1952, N. 218, ART. 23. - COST., ARTT. 2, 3, 38.
Testo
A seguito dell'entrata in vigore del d.l. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito il l. 31 gennaio 1986, n. 11, spetta al giudice a quo, al quale vanno quindi restituiti gli atti, verificare alla stregua di esso (ed in particolare dell'art. 1, che detta una nuova disciplina in materia di ritardato o non completo versamento di contributi previdenziali) verificare se sia tuttora rilevante la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 23, l. 4 aprile 1952, n. 218, denunziato - in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost. - nella parte in cui dispone che il "datore di lavoro, che non provveda al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore a quella dovuta", e` sempre obbligato al pagamento "di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, senza tener conto (e senza consentire che l'istituto previdenziale possa tener conto) delle ragioni dell'inadempimento e dell'elemento soggettivo del debitore".
A seguito dell'entrata in vigore del d.l. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito il l. 31 gennaio 1986, n. 11, spetta al giudice a quo, al quale vanno quindi restituiti gli atti, verificare alla stregua di esso (ed in particolare dell'art. 1, che detta una nuova disciplina in materia di ritardato o non completo versamento di contributi previdenziali) verificare se sia tuttora rilevante la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 23, l. 4 aprile 1952, n. 218, denunziato - in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost. - nella parte in cui dispone che il "datore di lavoro, che non provveda al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore a quella dovuta", e` sempre obbligato al pagamento "di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, senza tener conto (e senza consentire che l'istituto previdenziale possa tener conto) delle ragioni dell'inadempimento e dell'elemento soggettivo del debitore".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte