Sentenza 54/2021 (ECLI:IT:COST:2021:54)
Massima numero 43731
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  24/02/2021;  Decisione del  24/02/2021
Deposito del 31/03/2021; Pubblicazione in G. U. 07/04/2021
Massime associate alla pronuncia:  43728  43729  43730  43732  43733  43734


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Recupero dei sottotetti a fini abitativi - Modifiche esterne - Adozione di apposito regolamento edilizio comunale - Salvezza delle prescrizioni urbanistiche e legislative, regionali e statali, poste a presidio degli edifici soggetti a tutela - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, nonché della tutela del paesaggio - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge reg. Veneto n. 51 del 2019, che rispettivamente contengono una generica clausola di salvaguardia circa il necessario rispetto, da parte del regolamento edilizio comunale, degli aspetti paesistici, monumentali e ambientali dell'edificio sul quale si intende intervenire, e richiamano i limiti posti dal piano, secondo quanto stabilito dalla legge reg. Veneto n. 11 del 2004, contenente la disciplina generale dell'urbanistica e del governo del territorio nella Regione Veneto. Sebbene la normativa vincolistica del codice dei beni culturali e del paesaggio venga espressamente evocata dall'impugnato comma 3 solo in riferimento alla Parte II (sui beni culturali) e non alla Parte III (sui beni paesaggistici), le disposizioni impugnate ben possono essere interpretate nel senso che non esentano gli interventi edilizi di recupero dei sottotetti dal rispetto del complesso delle prescrizioni d'uso, attuali o future, dei beni paesaggistici, siano esse poste da vincoli derivanti dal piano paesaggistico, o dalle dichiarazioni di notevole interesse pubblico. Anche la censura relativa alla violazione del principio di leale collaborazione è infondata, dal momento che alle Regioni non sono certamente preclusi interventi legislativi nella materia del governo del territorio nelle more dell'adozione del piano paesaggistico, sempre che essi non contrastino con i puntuali contenuti delle eventuali intese raggiunte prima dell'approvazione dell'accordo definitivo. (Precedente citato: sentenza n. 86 del 2019).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  23/12/2019  n. 51  art. 2  co. 2

legge della Regione Veneto  23/12/2019  n. 51  art. 2  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte