Ordinanza 320/1988 (ECLI:IT:COST:1988:320)
Massima numero 10611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  10/03/1988;  Decisione del  10/03/1988
Deposito del 17/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 320/88. TRASPORTO - TRASPORTO DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI AD USO PRIVATO - C.D. TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE ALTRUI - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 6 GIUGNO 1974, N. 298, ART. 46, IN RELAZIONE ALL'ART. 30, LETT. G. - COST., ART. 3.

Testo
La finalita` di evitare fraudolenti aggiramenti delle norme sul trasporto professionale, rende palesemente ragionevole che, alla pari del trasporto abusivo svolto professionalmente, senza licenza, sia penalmente sanzionato - peraltro entro ampi limiti minimi e massimi - anche il c.d. trasporto occasionale su veicolo privato, di cose altrui e che, invece, in tale ambito, il trasporto occasionale di cose proprie non integri gli estremi del reato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 46, in relazione all'art. 30, lett. G, l. 6 giugno 1974, n. 298, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte