Ordinanza 321/1988 (ECLI:IT:COST:1988:321)
Massima numero 10613
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
10/03/1988; Decisione del
10/03/1988
Deposito del 17/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
10612
Titolo
ORD. 321/88 B. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - PRESUPPOSTA INCOSTITUZIONALITA' DEGLI ARTT. 77, COMMI PRIMO E SECONDO, 53, COMMA PRIMO, L. N. 689 DEL 1981 - EFFETTI - PARTE CIVILE COSTITUITA - TUTELA IN SEDE PENALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, ART. 77. - COST., ARTT. 3, 24.
ORD. 321/88 B. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - PRESUPPOSTA INCOSTITUZIONALITA' DEGLI ARTT. 77, COMMI PRIMO E SECONDO, 53, COMMA PRIMO, L. N. 689 DEL 1981 - EFFETTI - PARTE CIVILE COSTITUITA - TUTELA IN SEDE PENALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, ART. 77. - COST., ARTT. 3, 24.
Testo
E' manifestamente inammissibile per irrilevanza, essendo condizionata all'accoglimento di questione dichiarata contestualmente inammissibile, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 77, l. 24 novembre 1981, n. 689, denunziato - per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - sul presupposto che una volta dichiarata l'incostituzionalita` degli artt. 77, commi primo e secondo, e 53, comma primo, stessa l. n. 689 del 1981, e rimosso ogni ostacolo alla pronuncia di improcedibilita` dell'azione penale per estinzione del reato, la parte civile costituita verrebbe a trovarsi sprovvista di qualsiasi tutela in sede penale. - v. massima A della presente O.n. 321/1988.
E' manifestamente inammissibile per irrilevanza, essendo condizionata all'accoglimento di questione dichiarata contestualmente inammissibile, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 77, l. 24 novembre 1981, n. 689, denunziato - per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - sul presupposto che una volta dichiarata l'incostituzionalita` degli artt. 77, commi primo e secondo, e 53, comma primo, stessa l. n. 689 del 1981, e rimosso ogni ostacolo alla pronuncia di improcedibilita` dell'azione penale per estinzione del reato, la parte civile costituita verrebbe a trovarsi sprovvista di qualsiasi tutela in sede penale. - v. massima A della presente O.n. 321/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte