Ordinanza 323/1988 (ECLI:IT:COST:1988:323)
Massima numero 10616
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
10/03/1988; Decisione del
10/03/1988
Deposito del 17/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
10615
Titolo
ORD. 323/88 B. OLTRAGGIO, VIOLENZA, RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE O AUTORITA' - OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PEN., ART. 341. - COST., ARTT. 2, 27; XII DISPOSIZIONE FINALE DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI DELLA COSTITUZIONE.
ORD. 323/88 B. OLTRAGGIO, VIOLENZA, RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE O AUTORITA' - OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PEN., ART. 341. - COST., ARTT. 2, 27; XII DISPOSIZIONE FINALE DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI DELLA COSTITUZIONE.
Testo
La disciplina concernente il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341, cod. pen.) - a seguito del ripristino della scriminante per la quale la tutela vien meno ogniqualvolta il pubblico ufficiale, con il suo comportamento, tradisce le finalita` che la pubblica amministrazione intendeva perseguire attraverso la pubblica funzione - non puo` piu` ritenersi completamente ispirata al principio autoritario del passato regime fascista, al punto da contrastare con i princi`pi della Costituzione. L'effettiva sproporzione fra sanzione comminata e disvalore del fatto, tuttora sicuramente esistente, specie in talune ipotesi, potrebbe comunque gia` essere sanata dal legislatore, senza attendere la riforma generale del codice penale. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 2 e 27 Cost. e alla XII disposizione finale delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 341 cod. pen. che sanziona il reato di oltraggio a pubblico ufficiale).
La disciplina concernente il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341, cod. pen.) - a seguito del ripristino della scriminante per la quale la tutela vien meno ogniqualvolta il pubblico ufficiale, con il suo comportamento, tradisce le finalita` che la pubblica amministrazione intendeva perseguire attraverso la pubblica funzione - non puo` piu` ritenersi completamente ispirata al principio autoritario del passato regime fascista, al punto da contrastare con i princi`pi della Costituzione. L'effettiva sproporzione fra sanzione comminata e disvalore del fatto, tuttora sicuramente esistente, specie in talune ipotesi, potrebbe comunque gia` essere sanata dal legislatore, senza attendere la riforma generale del codice penale. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 2 e 27 Cost. e alla XII disposizione finale delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 341 cod. pen. che sanziona il reato di oltraggio a pubblico ufficiale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 27
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte