Ordinanza 324/1988 (ECLI:IT:COST:1988:324)
Massima numero 10617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  10/03/1988;  Decisione del  10/03/1988
Deposito del 17/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 324/88. ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - RELATIVA DICHIARAZIONE - DISCIPLINA ED EFFETTI - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - COD. PEN., ART. 109, PRIMO CPV. - COST., ARTT. 3, 27.

Testo
A seguito dell'entrata in vigore della l. 10 ottobre 1986, n. 663, spetta al giudice a quo, al quale vanno quindi restituiti gli atti, procedere alla stregua di essa, ad una nuova valutazione della rilevanza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - concernente: a) la "disciplina relativa alla dichiarazione di delinquenza abituale", nella parte in cui si prevede la ultrattivita` nel tempo, della qualificazione di pericolosita`, che si esprime nella dichiarazione stessa, nonche` nella parte in cui si prevede una durata senza limiti di tempo dei vari e gravi effetti che ad essa conseguono; b) l'art. 109, primo cpv., cod. pen., nella parte in cui stabilisce che la dichiarazione di abitualita` puo` essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte