Sentenza 54/2021 (ECLI:IT:COST:2021:54)
Massima numero 43732
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
24/02/2021; Decisione del
24/02/2021
Deposito del 31/03/2021; Pubblicazione in G. U. 07/04/2021
Titolo
Ricorso in via principale - Denunciata violazione di norme edilizie - Necessità di motivare il loro rango di principi fondamentali della materia - Esclusione, stante il consolidato orientamento costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Denunciata violazione di norme edilizie - Necessità di motivare il loro rango di principi fondamentali della materia - Esclusione, stante il consolidato orientamento costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Veneto n. 51 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per difetto di motivazione, incentrata sull'omessa dimostrazione della natura di principi fondamentali della materia rivestita dalle norme interposte del t.u. edilizia evocate dal ricorrente. Per orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale il regime dei titoli abilitativi per le varie categorie di interventi edilizi costituisce principio fondamentale della materia concorrente del governo del territorio. (Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2021, n. 68 del 2018 e n. 231 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
23/12/2019
n. 51
art. 3
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte