Ordinanza 326/1988 (ECLI:IT:COST:1988:326)
Massima numero 10619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
10/03/1988; Decisione del
10/03/1988
Deposito del 17/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 326/88. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - REATI DI COMPETENZA PRETORILE, PENDENTI DAVANTI AL TRIBUNALE PERCHE' COMMESSI PRIMA DEL 29 NOVEMBRE 1984; REATI CONTESTATI IN FORMA AGGRAVATA, DIVENUTI POI FATTISPECIE SEMPLICE PER ESCLUSIONE DELL'AGGRAVANTE O PER BILANCIAMENTO FRA AGGRAVANTI E ATTENUANTI - APPLICABILITA' DI SANZIONI SOSTITUTIVE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, ARTT. 54 SS., 77 IN RELAZIONE ALL'ART. 31 COD. PROC. PEN. (COME MODIFICATO DALL'ART. 1, ULTIMO COMMA, L. 31 LUGLIO 1984, N. 400). - COST., ARTT. 3, 24.
ORD. 326/88. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - REATI DI COMPETENZA PRETORILE, PENDENTI DAVANTI AL TRIBUNALE PERCHE' COMMESSI PRIMA DEL 29 NOVEMBRE 1984; REATI CONTESTATI IN FORMA AGGRAVATA, DIVENUTI POI FATTISPECIE SEMPLICE PER ESCLUSIONE DELL'AGGRAVANTE O PER BILANCIAMENTO FRA AGGRAVANTI E ATTENUANTI - APPLICABILITA' DI SANZIONI SOSTITUTIVE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, ARTT. 54 SS., 77 IN RELAZIONE ALL'ART. 31 COD. PROC. PEN. (COME MODIFICATO DALL'ART. 1, ULTIMO COMMA, L. 31 LUGLIO 1984, N. 400). - COST., ARTT. 3, 24.
Testo
E' manifestamente infondata - per esserne stata gia` dichiarata la non fondatezza con precedente sentenza - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 54 e segg. e 77, l. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 31 c.p.p. (come modificato dall'art. 1, ult. comma, l. n. 400 del 1984) denunziati - per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - nelle parti in cui non consentono l'applicazione delle misure alternative ai reati oggi di competenza pretorile e pendenti dinanzi al Tribunale, solo perche` commessi in data antecedente il 29 novembre 1984, ne` la consentono quando, a seguito del giudizio, l'originaria fattispecie, contestata nella forma aggravata, assuma la forma semplice per la esclusione dell'aggravante o per il bilanciamento fra aggravanti e attenuanti. - cfr. S. n. 268/1986.
E' manifestamente infondata - per esserne stata gia` dichiarata la non fondatezza con precedente sentenza - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 54 e segg. e 77, l. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 31 c.p.p. (come modificato dall'art. 1, ult. comma, l. n. 400 del 1984) denunziati - per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - nelle parti in cui non consentono l'applicazione delle misure alternative ai reati oggi di competenza pretorile e pendenti dinanzi al Tribunale, solo perche` commessi in data antecedente il 29 novembre 1984, ne` la consentono quando, a seguito del giudizio, l'originaria fattispecie, contestata nella forma aggravata, assuma la forma semplice per la esclusione dell'aggravante o per il bilanciamento fra aggravanti e attenuanti. - cfr. S. n. 268/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte