Ordinanza 327/1988 (ECLI:IT:COST:1988:327)
Massima numero 10620
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
10/03/1988; Decisione del
10/03/1988
Deposito del 17/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 327/88. LOCAZIONI - IMMOBILI URBANI - CANONE - DETERMINAZIONE - CATEGORIA CATASTALE - RIFERIMENTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, ART. 16. - COST., ARTT. 3, 53.
ORD. 327/88. LOCAZIONI - IMMOBILI URBANI - CANONE - DETERMINAZIONE - CATEGORIA CATASTALE - RIFERIMENTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, ART. 16. - COST., ARTT. 3, 53.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 16, l. 27 luglio 1978, n. 392, denunziato - per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. - in quanto "in relazione alla tipologia, fa riferimento alla sola categoria catastale e non anche alla classe nell'ambito di ciascuna categoria, o piuttosto alla rendita catastale dell'immobile", cosi` adottando un criterio lacunoso, ambiguo e determinante risultati contraddittori. La censura, infatti, concerne una norma che non puo` trovare applicazione nel giudizio a quo ed investe, peraltro, una scelta discrezionale del legislatore, non sindacabile nel giudizio di costituzionalita`, se non per evidente arbitrarieta` ed irrazionalita`, il che certamente non accade nel caso di specie. - cfr. O. nn. 595/1987, 167/1988, 396 e 573/1987.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 16, l. 27 luglio 1978, n. 392, denunziato - per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. - in quanto "in relazione alla tipologia, fa riferimento alla sola categoria catastale e non anche alla classe nell'ambito di ciascuna categoria, o piuttosto alla rendita catastale dell'immobile", cosi` adottando un criterio lacunoso, ambiguo e determinante risultati contraddittori. La censura, infatti, concerne una norma che non puo` trovare applicazione nel giudizio a quo ed investe, peraltro, una scelta discrezionale del legislatore, non sindacabile nel giudizio di costituzionalita`, se non per evidente arbitrarieta` ed irrazionalita`, il che certamente non accade nel caso di specie. - cfr. O. nn. 595/1987, 167/1988, 396 e 573/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte