Ordinanza 328/1988 (ECLI:IT:COST:1988:328)
Massima numero 10621
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  10/03/1988;  Decisione del  10/03/1988
Deposito del 17/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 328/88. DECRETO PENALE - NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 171, ULTIMI DUE COMMI, COD. PROC. PEN. - OPPOSIZIONE - PROPOSIZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PROC. PEN., ART. 509. - COST., ART. 24.

Testo
E' manifestamente inammissibile, in quanto implica l'esercizio di scelte discrezionali, riservate al legislatore, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 509 cod. proc. pen., de- nunziato - per violazione dell'art. 24 Cost. - nella parte in cui non prevede la "legittimazione del difensore ad opporre il decreto di condanna ... nell'ipotesi in cui la notifica del decreto avvenga nei modi e nelle forme di cui all'art. 171, ultimi due commi", per esserne diventata impossibile l'effettua- zione "nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma del primo capoverso" dello stesso articolo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte