Sentenza 329/1988 (ECLI:IT:COST:1988:329)
Massima numero 10623
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/03/1988;  Decisione del  11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10622


Titolo
SENT. 329/88 B. REGIONE VENETO - COMPETENZA LEGISLATIVA - PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA SUL LAVORO - IMPIANTI TECNICI - PREVISIONE DI OBBLIGHI A CARICO DI IMPRESE E DI AUTORITA' PREPOSTE AL CONTROLLO - OBBLIGO DI REDIGERE UN CERTIFICATO DI CONFORMITA' TECNICA DELL'IMPIANTO ALLE NORME VIGENTI E ALLE REGOLE DELL'ARTE - DEPOSITO DELLO STESSO CERTIFICATO PRESSO L'AUTORITA' PREPOSTA AL CONTROLLO COMPETENTE PER TERRITORIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE REG. VENETO RIAPPROVATA IL 30 OTTOBRE 1980. - COST., ART. 117 (IN RELAZIONE ALL'ART. 6, LETT. N) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833).

Testo
Nel prevedere, a carico di imprese, l'obbligo di redigere un certificato di conformita` tecnica degli impianti installati alle norme vigenti e alle regole dell'arte e nel presupporre un controllo sull'effettiva conformita` dell'impianto installato alle predette regole, la legge Reg. Veneto (riapprovata il) 30 ottobre 1980 impone tanto a privati quanto ad organi pubblici (anche statali) un'attivita` di controllo in tutto simile all'omologazione, la quale e` espressamente riservata allo Stato a norma dell'art. 6, lett. n, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Pertanto, per violazione di competenze riservate allo Stato in materia di omologazione di macchine ed impianti, la legge regionale de qua e` costituzionalmente illegittima. - S. n. 74/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1978  n. 833  art. 6  lett. n