Sentenza 330/1988 (ECLI:IT:COST:1988:330)
Massima numero 10625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
11/03/1988; Decisione del
11/03/1988
Deposito del 24/03/1988; Pubblicazione in G. U. 30/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
10624
Titolo
SENT. 330/88 B. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - CASSE DI RISPARMIO - PERSONALE DIPENDENTE - RAPPORTI DI LAVORO - REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA - PREVENTIVO NULLA OSTA DEL COMPETENTE ORGANO DI VIGILANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - R.D.L. 12 AGOSTO 1937, N. 1757, ART. 2. - COST., ART. 39.
SENT. 330/88 B. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - CASSE DI RISPARMIO - PERSONALE DIPENDENTE - RAPPORTI DI LAVORO - REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA - PREVENTIVO NULLA OSTA DEL COMPETENTE ORGANO DI VIGILANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - R.D.L. 12 AGOSTO 1937, N. 1757, ART. 2. - COST., ART. 39.
Testo
La disposizione che richiede il preventivo nulla-osta del competente organo di vigilanza (Banca d'Italia) alla regolamenta- zione collettiva dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle Casse di risparmio si pone in stridente contrasto con la garanzia dell'autonomia contrattuale collettiva e della piu` generale li- berta` sindacale garantita dall'art. 39 Cost.: in quanto tale atto non solo e` estraneo al controllo sull'attivita` creditizia (secon- do la legge bancaria n. 636 del 1938), ma condiziona il libero esplicarsi della volonta` negoziale delle parti sindacali, senza essere finalizzato alla tutela di altri interessi costituzional- mente rilevanti. Pertanto, in riferimento alla succitata disposi- zione costituzionale, l'art. 2 del r.d.l. 12 agosto 1937, n. 1757 e` costituzionalmente illegittimo (risultando, conseguentemente, assorbite le censure formulate con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.).
La disposizione che richiede il preventivo nulla-osta del competente organo di vigilanza (Banca d'Italia) alla regolamenta- zione collettiva dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle Casse di risparmio si pone in stridente contrasto con la garanzia dell'autonomia contrattuale collettiva e della piu` generale li- berta` sindacale garantita dall'art. 39 Cost.: in quanto tale atto non solo e` estraneo al controllo sull'attivita` creditizia (secon- do la legge bancaria n. 636 del 1938), ma condiziona il libero esplicarsi della volonta` negoziale delle parti sindacali, senza essere finalizzato alla tutela di altri interessi costituzional- mente rilevanti. Pertanto, in riferimento alla succitata disposi- zione costituzionale, l'art. 2 del r.d.l. 12 agosto 1937, n. 1757 e` costituzionalmente illegittimo (risultando, conseguentemente, assorbite le censure formulate con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Altri parametri e norme interposte